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Termine emissione fatture elettroniche (FE) – Sanzioni

Termine emissione fatture elettroniche (FE) – Sanzioni

Come ormai noto, terminato il periodo di tolleranza (30/06/2019 per i soggetti che liquidano l’iva trimestralmente e 30/09/2019 per i soggetti che liquidano l’iva mensilmente), durante il quale veniva tollerata la tardiva emissione della fattura elettronica, sono entrate in vigore le ordinarie regole riguardanti i termini di emissione della FE che appare utile ricordare di seguito.

Termini emissione fattura

        a) Fattura immediata
La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/72 come segue:
• Per le cessioni di beni: corrisponde alla data di cessione dei beni;
• Per le prestazioni di servizi: corrisponde alla data di pagamento del corrispettivo

       b) Fattura differita
La fattura differita, ai sensi dell’art. 21, coma 4, lett. a) del D.P.R. 633/72, può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione risultante da documento commerciale, DDT o altro documento idoneo. In questo caso l’IVA a debito deve comunque partecipare alla determinazione dell’IVA da versare del mese di effettuazione dell’operazione: procedura che crea complicazioni di carattere contabile nonché il rischio di conseguenti pesanti sanzioni.
Proprio per evitare questa complicazione, non facilmente gestibile in contabilità, di norma la fattura viene comunque emessa entro la fine del mese in cui è stata effettuata l’operazione.

Tardiva emissione fattura

Il regime sanzionatorio applicabile in caso di tardiva emissione (invio al SDI) della FE è regolato dall’art. 6 del D. Lgs n. 471/1997 in base al quale:
• se l’emissione avviene oltre i termini sopra indicati sarà irrogabile una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile (sanzione minime € 500,00); in presenza di operazioni non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse-charge la sanzione è ricompresa dal 5% al 10% del corrispettivo;
• se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA la sanzione è dovuta in misura fissa (da € 250,00 a € 2.000,00).

Si rammenta che è possibile sanare le violazioni sopra indicate usufruendo dell’istituto del Ravvedimento Operoso.

Data emissione

Appare utile ricordare che nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione, mentre sarà lo SdI ad attestare la data di emissione della fattura che dovrà rientrare nel lasso di tempo dei 12 giorni consentiti.
In caso di scarto della fattura da parte dello SdI l’emittente per non incorrere in sanzioni deve procedere ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla notifica dello scarto.

D.d.t.

Giova ricordare che in caso di emissione di fattura differita sulla stessa DEVE essere indicato numero e data del D.d.t. di riferimento utilizzando l’apposito campo.
Si segnala che nel portale “FATTURE WEB” trovate il nuovo servizio di predisposizione di D.d.t. con generazione automatica della relativa fattura.

Per eventuali approfondimenti si invitano i gentili clienti a contattare lo studio.

Cogliamo nuovamente l’occasione per ricordare che è pienamente operativo il sito internet dello studio www.gruppogsas.it nella cui sezione News troverete tempestivi e puntuali aggiornamenti.

Cordiali saluti.